IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza  nella  causa  civile  iscritta  al
 numero  747/93  r.g., vertente tra Banca provinciale Lombarda S.p.a.,
 in persona del legale  rappresentante  pro-tempore,  con  gli  avv.ti
 Giampiero  Donati  di  Bergamo  e Agazio Maida di Bolzano, attrice, e
 Edilmobiliare S.p.a., in liquidazione ed in concordato preventivo, in
 persona del liquidatore pro-tempore, con gli avvocati Arturo Giuliano
 di Trento e Hermann Moser  di  Bolzano,  convenuta,  e  Dapra'  dott.
 Riccardo,  Furgler  dott.  Norbert  e  Nestico'  dott.  Renato, quali
 liquidatori  del  concordato  preventivo  Edilmobiliare  S.p.a.,  con
 l'avv. Max W. Bauer di Bolzano, convenuti; in punto: pagamento somma;
    Ritenuto  che  l'art.  55  della legge fallimentare (r.d. 16 marzo
 1942, n. 267), in  quanto  richiamato  dall'art.  169  stessa  legge,
 prevede  la  "sospensione" del corso degli interessi sui crediti (che
 non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio) verso il debitore
 concordatario "agli  effetti  del  concorso",  durante  il  tempo  di
 svolgimento della procedura;
      che  gli  effetti  del  concordato comportano, in relazione alle
 previsioni di cui agli artt. 160, secondo comma, e  184  della  legge
 fallimentare,   che   adempiuto   il   concordato,  nulla  puo'  piu'
 richiedersi al debitore per i debiti pregressi;
      che  la  sospensione  del  corso  degli  interessi   rappresenta
 differenza  di  trattamento  del  creditore concordatario rispetto al
 creditore di persona non assoggettata a procedure concorsuali, che ha
 la sua razionalita' ai fini di un equa  distribuzione  delle  perdite
 tra tutti i creditori concorrenti;
      che  tale razionalita' del differente trattamento viene meno nel
 caso che i creditori vengano interamente soddisfatti per  capitale  e
 interessi  -  precedenti  alla  procedura - e spese e avanzino fondi,
 venendosi in questo caso alla perdita per i creditori di parte  delle
 loro spettanze di diritto in favore dello stesso debitore;
      che  cio'  appare  poter  costituire violazione del principio di
 pari trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione;
      che - in concreto - nella  fattispecie  in  esame  da  parte  di
 questo  tribunale,  della  liquidazione  dei  beni  ceduti,  dopo  il
 pagamento integrale dei crediti - per capitale e  interessi  maturati
 anteriormente  all'inizio  della procedura concordataria e spese - e'
 risultata una residua disponibilita' di denaro che  consentirebbe  il
 pagamento,  quantomeno  in  percentuale, degli interessi maturati nel
 corso della procedura concordataria;